GIUDICI POPOLARI
Data di ultimo aggiornamento: 21/04/2023
Formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.
In ogni Comune della Repubblica sono formati a cura di una commissione composta del Sindaco o di un suo rappresentante e di due Consiglieri Comunali, due distinti elenchi dei cittadini residenti nel territorio del Comune in possesso dei requisiti indicati rispettivamente degli artt. 9 e 10 della presente legge per l’esercizio delle funzioni di Giudice popolare nelle Corti di Assise e nelle Corti d’Assise di Appello. Qualora l’Amministrazione Comunale sia sciolta, gli elenchi sono formati da una commissione composta del commissario governativo o di un suo delegato e di due cittadini nominati dal Pretore.
Normativa
legge 10 aprile 1951, n. 287 art 13, e successive modifiche e integrazioni