NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE
Data di ultimo aggiornamento: 21/04/2023
COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (delibere di nomina mandato 2014-2019 e 2019-2024)
l'art 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni prevede:
“Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del Sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.”
“La Commissione è composta dal Sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri……”.
L’art. 13 del T.U. 20.03.1967 n. 223 che testualmente recita:
“1. (comma così sostituito dall’art. 26 della legge 24.11.2000, n. 340) Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50…….. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune. Il Sindaco non prende parte alla votazione.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.”
Normativa
art. 12, primo comma, del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 13 del T.U. 20.03.1967 n. 223.